Con il termine “riforma Fornero” si indica la Riforma del Lavoro 2012 elaborata dal Ministro Elsa Fornero del Governo Monti ed entrata in vigore il 18 luglio scorso.
Ma vediamo in sintesi quali sono le principali proposte innovative del Ministro del Welfare.
Una di queste è il cosiddetto contratto a chiamato intermittente che può essere stipulato con prestatori di età superiore a 55 anni (in precedenza erano di 45 anni) o di età inferiore a 24 anni, fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
La riforma è intervenuta anche su una questione molto delicata, ovvero le cause di lavoro. Le regole sul contenzioso sono modificate perchè sono stati introdotti tempi più brevi per l’impugnazione dei licenziamenti. Sono stati inoltre introdotte semplificazione e riti abbreviati per eventuali ricorsi.
Per quanto riguardai contratti di assunzione flessibili e a tempo determinato (di somministrazione e staff leasing): la riforma prevede che dopo 36 mesi di uno o più contratti a termine scatti l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato: in questo calcolo rientrano anche gli eventuali contratti di somministrazione.
Un altro tema strategico riguarda i cosiddetti voucher lavoro ovvero i buoni lavoro con i quali sono pagate le prestazioni per il lavoro occasionale o accessorio. Il limite economico viene portato a 5 mila euro ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore e non più riferito al singolo committente. In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro.
La riforma non dimentica i contratti a progetto (in acronimo co.co.pro): si introduce per essi un salario minimo adeguato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e non inferiore all’importo annuale determinato periodicamente. E’ stata aumentata la durata minima che va da sei mesi ad un anno (per il primo contratto).
Per il contratto a tempo determinato viene potenziata la sua possibilità di impiego e ben orientata la modalità del suo rinnovo. Si considera a tempo indeterminato un rapporto a termine che continua oltre il 30º giorno nel caso di contratto inferiore a 6 mesi o oltre il 50º giorno negli altri casi.
Al di là delle singole novità uno dei comuni denominatori della riforma è la cosiddetta flessibilità in entrata e in uscita che dovrebbe essere garanzia per il lavoratore e per la tutela dei suoi diritti, nonchè per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Risorse utili e riferimenti:
- Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it/Lavoro
- Legge Fornero: www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120627_riforma_mercato_lavoro.htm
- Corsi di Formazione Professionale per entrare nel mondo del lavoro: www.docetonline.com/formazione-professionale
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